Curriculum e Profilo - Avvocato Michela Zaffaina

Successioni, testamenti e Dichiarazioni Anticipate di Trattamento

Consulenza e assistenza in materia ereditaria, nonché per la predisposizione del biotestamento.
Avvocato Michela Zaffaina: Successioni, testamenti e Dichiarazioni Anticipate di Trattamento: consulenza e assistenza in materia ereditaria, nonché per la predisposizione del biotestamento

Consulenze testamentarie e per i testamenti

Lo Studio Legale dell'Avvocato Michela Zaffaina è sempre a completa disposizione dei clienti, anche per fornire:

  • consulenza legale per successioni;
  • consulenza legale per testamenti;
  • redazione del testamento olografo;

e per ogni necessità legata alle successioni e ai testamenti.

Il testamento è un atto di ultima volontà, cioè un atto con cui si può disporre del proprio patrimonio successivamente alla propria morte.

Il testamento olografo

Il testamento è l’atto di ultima volontà con cui una persona dispone delle proprie sostanze, ovvero del suo patrimonio, successivamente alla sua morte. Esso appartiene alla categoria degli atti mortis causa, poiché la sua finalità è regolare l’assetto del patrimonio in seguito all’apertura della successione del defunto. Si tratta di un atto personalissimo, potendo essere compiuto soltanto dal suo autore: per questo non ammette rappresentanza, né procura; è un atto unilaterale, in quanto si perfeziona con la sola manifestazione di volontà, è formale, dovendo necessariamente essere predisposto secondo le norme di legge ed è a contenuto patrimoniale, avendo a oggetto il patrimonio e dei beni del testatore.

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà testamentaria, per cui il testatore, fatte salve le quote che la legge riserva ai legittimari (coniuge, ascendenti e discendenti), sarà libero di lasciare i propri beni a chi vorrà e sarà, altresì, libero di revocare in qualsiasi momento il proprio testamento, sostituendolo eventualmente con un altro. Il testamento olografo è quello viene interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: è la legge a porre questi requisiti formali, sanzionando con la nullità la mancanza della firma e con l’annullabilità ogni altro vizio di forma. La data deve essere posta prima della firma e deve indicare il giorno, il mese e l’anno: la data serve a stabilire in quale momento è stato redatto il testamento, al fine di dirimere eventuali contrasti sull’anteriorità o meno dell’atto rispetto ad altra disposizione testamentaria.

Può verificarsi il caso che il testatore, a causa di un errore materiale, non intenzionale, o per distrazione, indichi una data errata o impossibile: secondo una recentissima giurisprudenza, ciò non rende l’atto annullabile e, in questi casi, “la data può essere rettificata dal Giudice avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto” : a sentenziarlo è la Corte di Cassazione, Sez. II Civ. nella sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016. La decisione della Corte si basa sul principio cardine secondo cui nell’interpretazione del testamento deve essere ricercata la reale ed effettiva volontà del de cuius, così come risulta dall’insieme delle disposizioni contenute nell’atto, facendo eventualmente ricorso anche a elementi estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore (Cfr. Cass. sent. n. 24637 del 3 dicembre 2010).

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