
Diritto di Famiglia
Consulenza e assistenza per separazioni, divorzi e unioni civili e filiazioni.
Separazione, divorzi, ricongiungimenti

Lo studio legale dell'Avvocato Zaffaina segue tutte le cause legate al diritto di famiglia ed alla sua applicazione nei casi più complessi e difficili per le parti, come nelle cause di divorzio o di affidamento dei figli.
Fornire assistenza legale alle famiglie, infatti, è una pratica molto delicata che richiede tatto e discrezione. L'Avvocato Zaffaina accompagna le famiglie, le coppie, i figli in questi momenti difficili, cercando la soluzioni migliore per tutti, nel minor tempo possibile.
La famiglia
La famiglia nel corso del tempo ha subito una serie di importanti cambiamenti: il nucleo familiare tradizionale, fondato sul matrimonio e sulla centralità dei figli, ha lasciato spazio ad altre forme diverse di famiglia. Alcune sono la conseguenza della separazione dei coniugi e possono essere formate anche da un solo genitore con figli. Altre nascono sulla base di un rapporto di convivenza di fatto e, di frequente, in esse convivono anche i figli dei rispettivi compagni, trattasi delle cosiddette “famiglie allargate”. Il Legislatore non poteva rimanere inerte di fronte a tali cambiamenti sociali, per cui sono state introdotte diverse leggi dirette a tutelare queste nuove forme di famiglia. Tra le normative più importanti va ricordata quella in tema di responsabilità genitoriale a seguito della crisi del matrimonio o del rapporto tra i genitori di figli naturali. Un’altra importante novità è rappresentata dalla recentissima legge sulle unioni civili, la quale consente alle coppie conviventi che lo desiderino di stipulare degli accordi di convivenza.
Il comune denominatore di tutte le normative riguardanti la famiglia è certamente quello della tutela dei soggetti (in particolare quelli più deboli) facenti parte di questo nucleo sociale stabile, i cui membri sono legati tra loro da sentimenti e progetti di vita comune. Rientrano nel diritto di famiglia la consulenza e i procedimenti sulle seguenti questioni:
- Nullità e annullamento del matrimonio
- Ordini di protezione e allontanamento del coniuge
- Impresa familiare
- Comunione dei beni
- Scioglimento della comunione
- Fondo patrimoniale
- Trust
- Azioni riconoscimento o disconoscimento paternità
- Affidamento e mantenimento dei figli
- Responsabilità genitoriale
- Collocamento minori
- Tutela di minori e del loro patrimonio
I diritti di credito nella comunione legale dei coniugi
Il regime di comunione legale tra i coniugi prevede che tutti gli acquisti effettuati nel corso del matrimonio, anche separatamente dal marito o dalla moglie, cadano in comunione, con la conseguenza che ciascun coniuge ne diventa comproprietario: per l’effetto, tali beni potranno essere venduti, o trasferiti, soltanto con il consenso di entrambi. Sono, altresì, oggetto della comunione le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite dai coniugi, gli utili e gli incrementi di aziende individuali, purché sempre gestite da entrambi, mentre frutti dei beni propri di un singolo coniuge e i proventi dell’attività separata di ciascuno di essi, cadranno in comunione solo se al momento del suo scioglimento non saranno stati consumati, formando la cosiddetta “comunione de residuo”.
Sono esclusi dalla comunione, essendo beni personali, quelli di cui i coniugi erano proprietari prima del matrimonio, gli acquisti per effetto di donazioni o successioni, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e i risarcimenti del danno, nonché ciò che è acquistato con il ricavato della vendita di uno di tali beni. Sono esclusi i diritti di credito sorti durante il matrimonio, ma le cui prestazioni siano state eseguite dopo lo scioglimento della comunione. Ciò vale anche per gli immobili oggetto di contratto preliminare sottoscritto in costanza di matrimonio, ma il cui atto definitivo di compravendita sia stato stipulato successivamente allo scioglimento della comunione: anche in questo caso è esclusa la contitolarità del bene.
A stabilirlo è stata una recente pronuncia della Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 11504 del 3 giugno 2016: la Corte ribadisce la natura della comunione legale, come strumento di protezione dei coniugi, soffermandosi sulla distinzione tra i diritti reali, che conferiscono al titolare un potere immediato sulla cosa, che entra effettivamente a far parte del patrimonio del titolare e i diritti di credito, i quali, invece, consistono in una prestazione dovuta da un determinato soggetto: il bene oggetto di tale prestazione entrerà nel patrimonio dei coniugi soltanto al momento del pagamento del debito e cadrà in comunione solo se ciò avviane durante il matrimonio. La natura della comunione verrebbe distorta e frustrata se venissero ricompresi beni acquisiti quando la famiglia è ormai disgregata, quand’anche l’acquisto di tali cespiti fosse avvenuto in ragione di un credito sorto in costanza di matrimonio.
Quindi, la comunione legale si perfeziona con l’effettivo trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, mentre rimangono esclusi i diritti di credito, i quali neppure possono essere inclusi tra gli incrementi patrimoniali sopra descritti.