Curriculum e Profilo - Avvocato Michela Zaffaina

Responsabilità medica

Consulenza e assistenza stragiudiziale e contenziosa per casi di responsabilità sanitaria.

Assistenza Legale

Michela Zaffaina offre consulenza specifica e qualificata in qualità di avvocato responsabilità medica. Questa particolare branca della professione legale presenta, ad oggi, un panorama ancora molto complesso e in continuo aggiornamento.

Non è infatti semplice stabilire l'eventuale errore medico e trovarne la giusta pena. In questi termini l'assistenza legale specializzata si rende spesso necessaria e obbligatoria, soprattutto qualora il danno fisico sia grave o abbia causato la morte.

Lo studio è a disposizione per:

  • Consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale per contenziosi di malpractice sanitaria
  • Risarcimento del danno da responsabilità medica
  • Consulenza e assistenza alle strutture sanitarie
  • Consulenza e assistenza per cessioni attività professionali sanitarie
  • Formazione medici in tema di responsabilità civile e penale
Avvocato Michela Zaffaina: Responsabilità Medica, consulenza e assistenza stragiudiziale e contenziosa per casi di responsabilità sanitaria

Il Consenso informato

Il consenso informato da parte del paziente, prima di qualsiasi trattamento sanitario, rappresenta l’espressione della libertà dell’autodeterminazione nell’adesione alle cure. Trattasi di un consenso che deve essere personale, specifico, esplicito, nonché reale ed effettivo. Esso deve seguire all’esaustiva informativa da parte del medico, con un linguaggio comprensibile per il paziente, circa il tipo di cura e/o intervento, con spiegazione delle modalità che il professionista intende seguire, dell’eventuali tecniche o scelte terapeutiche alternative, con esplicita e chiara rappresentazione dei vantaggi, dei rischi e delle complicanze prevedibili che possono seguire al trattamento medico.

L’adesione del paziente deve essere consapevole, ovvero egli deve aver effettivamente e realmente compreso quanto rappresentato dal sanitario, cosicché la sua scelta sia libera e informata. L’informativa deve riguardare non solo il medico, ma anche la sua equipe e la struttura sanitaria, nella quale verrà eseguito l’intervento, spiegandone il livello di dotazione. La Cassazione nella sentenza n. 2177/2016, ha ritenuto insufficiente l’informativa rivolta al paziente sulla base di un depliant, poiché carente nella rappresentazione delle eventuali possibili complicanze.

Sotto altro profilo, nella sentenza n. 10414/2016, la Suprema Corte afferma come costituisca illecito risarcibile la mancanza del consenso informato, nonostante l’esatta esecuzione dell’intervento, con esiti positivi per il paziente, poiché sono diversi i diritti tutelati: da un lato l’integrità psicofisica, con conseguente obbligo di esattezza nell’esecuzione del trattamento sanitario, dall’altro il diritto alla libera autodeterminazione e scelta delle cure.

Irregolare tenuta della cartella clinica e onere probatorio

La cartella clinica è quel documento predisposto dalla struttura sanitaria nel quale viene annotata l’intera storia della degenza del soggetto: in essa vengono riportati i dati della persona, l’anamnesi, viene indicato il programma terapeutico, gli esami prescritti con i relativi esiti, nonché ogni atto medico eseguito sul paziente. Il primario del reparto è responsabile della regolare tenuta della cartella durante il periodo di ricovero, la quale viene compilata da ogni medico, o infermiere, della struttura che esegua sul paziente un qualsivoglia atto materiale: l’annotazione deve avvenire contestualmente alla somministrazione della terapia o all’esecuzione di qualsiasi prestazione medica e il sanitario che effettua l’annotazione ne è responsabile.

Essa, unitamente alla scheda anestesiologica se presente e compilata, costituisce atto pubblico, per cui ha valore di piena prova di quanto è ivi annotato fino a querela di falso. La corretta tenuta della cartella clinica rientra tra i parametri per valutare l’esattezza della prestazione sanitaria: la Corte d’Appello di Milano sul punto è chiara, affermando che “non è ammissibile vi siano omesse operazioni e pratiche che, pur se routinarie, abbiano un’incidenza decisiva sul risultato dell’esame o dell’intervento e sulle eventuali possibili complicanze” (App. Milano sez. I 12 luglio 2008). Al riguardo, è intervenuta anche la Cassazione con la sentenza n. 6209, del 31 marzo 2016: il caso è quello di una domanda risarcitoria per lesioni da parto, respinta sia in primo che in secondo grado, poiché, per i giudici di merito, non sarebbe stato provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il grave danno riportato dalla neonata.

Gli ermellini evidenziano come nella cartella clinica agli atti vi sia un notevole “vuoto temporale”, circa sei ore, nel corso del quale nulla è stato annotato: la Corte non ha ritenuto condivisibili le ragioni del giudice d’appello, secondo cui in tale lasso di tempo la paziente sarebbe stata soltanto monitorata, vista la stabilità delle sue condizioni. Invero, sentenzia la Corte, la responsabilità medica, secondo la giurisprudenza prevalente, ha natura contrattuale, con conseguente obbligo a carico del sanitario di provare il proprio esatto adempimento, a fronte della sola contestazione della prestazione da parte del paziente. Quindi, era onere del medico fornire la prova liberatoria in ordine alla correttezza del suo operato.
L’irregolare tenuta della cartella, unitamente all’obbligo del medico di controllarne la completezza ed esattezza e alla mancanza della suddetta un prova liberatoria, consente al giudice di poter fare ricorso alle presunzioni circa l’esistenza sia dell’inadempimento, che del nesso causale tra la condotta colposa e il danno risarcibile subito dalla neonata.

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