Il fatto: nel corso del Festival di Sanremo 2016 la RAI utilizzò come coreografia un fiore realizzato grazie a un algoritmo per l’intelligenza artificiale.
Nel 2018 la Società creatrice dell’opera grafica conveniva in giudizio l’emittente televisiva, lamentando la violazione del proprio diritto d’autore e chiedendo la condanna al risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della RAI e la pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dell’artista digitale, riconoscendole la paternità dell’opera e, quindi, la violazione del diritto d’autore, con conseguente condanna della RAI al risarcimento del danno.
Avverso la sentenza veniva proposto appello: anche in secondo grado la società creatrice dell’opera usciva vittoriosa.
La RAI ricorreva, quindi, al Giudice di legittimità: la Cassazione nel gennaio di quest’anno ha posto fine alla vertenza con conferma delle pronunce di merito.

La Corte ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti della tutela autoriale, precisando:
a.Le norme sul Diritto d’autore tutelano la forma di espressione di un’idea, ovvero la sua soggettività e non l’idea in sé, la quale può essere oggetto di diverse opere;
b.L’opera è creativa allorché esprima un’idea originale: nel caso di specie, il fiore era una vera e propria rielaborazione artistica, come riconosciuto pubblicamente anche dalla stessa RAI che aveva ripetutamente elogiato l’opera, evidenziando il grande apprezzamento riscontrato tra il pubblico;
c.L’eccezione della RAI circa il fatto che l’immagine fosse generata da un software e si trattasse in realtà un “frattale”, ovvero un una figura similare che si riproduce in grandezze diverse grazie all’elaborazione di un algoritmo applicato dal computer, è stata dichiarata inammissibile, poiché proposta per la prima volta in sede di legittimità. Tuttavia, la Corte ha affermato che per l’esclusione dall’applicabilità delle norme sul diritto d’autore “non è certamente sufficiente … l’aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa che … è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe scrutinato con maggior rigore“. La pronuncia conclude sottolineando la necessità del diritto di normare quanto prima i temi inesplorati dell’arte digitale, intesa quale espressione artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo e/o espositivo dell’opera stessa.
Per approfondire
Per approfondire:
Legge n. 633/1941
Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. del 16/1/2023 n. 1107
Immagine di copertina Cr. Pf. Polina Kondrashova su unsplash.com