Questo ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 13 febbraio 2020 n. 3659: il caso riguarda la pretesa avanzata nei confronti del padre per assegni di mantenimento a favore delle figlie, dopo che queste si erano laureate, sposate ed era incontestato che fossero economicamente indipendenti.
A fronte dell’atto di precetto notificato dalla madre, il padre ha promosso un giudizio per la restituzione di quanto indebitamente è stato costretto a pagare; a seguito del rigetto della domanda nei gradi di merito, il procedimento è approdato in Cassazione: la Corte ha accolto il ricorso, affermando che l’azione restitutoria ex art. 2033 C.c. delle somme corrisposte indebitamente ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento qualunque ne sia la causa (tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018).
Spetterà ora al giudice del merito valutare la fondatezza della domanda, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell’obbligo di pagamento: nel caso l’intervenuta autonomia economica delle figlie.
Inoltre, la Corte ha precisato come l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge sia giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012).

Per approfondire
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 3659 del 29 novembre 2019 – 13 febbraio 2020