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Curriculum e competenze
Diritto di Famiglia
Consulenza e assistenza per separazioni, divorzi e unioni civili e filiazioni.
Separazione, divorzi, ricongiungimenti

Lo studio legale dell'Avvocato Zaffaina segue tutte le cause legate al diritto di famiglia ed alla sua applicazione nei casi più complessi e difficili per le parti, come nelle cause di divorzio o di affidamento dei figli.
Fornire assistenza legale alle famiglie, infatti, è una pratica molto delicata che richiede tatto e discrezione. L'Avvocato Zaffaina accompagna le famiglie, le coppie, i figli in questi momenti difficili, cercando la soluzioni migliore per tutti, nel minor tempo possibile.
La famiglia
La famiglia nel corso del tempo ha subito una serie di importanti cambiamenti: il nucleo familiare tradizionale, fondato sul matrimonio e sulla centralità dei figli, ha lasciato spazio ad altre forme diverse di famiglia. Alcune sono la conseguenza della separazione dei coniugi e possono essere formate anche da un solo genitore con figli. Altre nascono sulla base di un rapporto di convivenza di fatto e, di frequente, in esse convivono anche i figli dei rispettivi compagni, trattasi delle cosiddette “famiglie allargate”. Il Legislatore non poteva rimanere inerte di fronte a tali cambiamenti sociali, per cui sono state introdotte diverse leggi dirette a tutelare queste nuove forme di famiglia. Tra le normative più importanti va ricordata quella in tema di responsabilità genitoriale a seguito della crisi del matrimonio o del rapporto tra i genitori di figli naturali. Un’altra importante novità è rappresentata dalla recentissima legge sulle unioni civili, la quale consente alle coppie conviventi che lo desiderino di stipulare degli accordi di convivenza.
Il comune denominatore di tutte le normative riguardanti la famiglia è certamente quello della tutela dei soggetti (in particolare quelli più deboli) facenti parte di questo nucleo sociale stabile, i cui membri sono legati tra loro da sentimenti e progetti di vita comune. Rientrano nel diritto di famiglia la consulenza e i procedimenti sulle seguenti questioni:
- Nullità e annullamento del matrimonio
- Ordini di protezione e allontanamento del coniuge
- Impresa familiare
- Comunione dei beni
- Scioglimento della comunione
- Fondo patrimoniale
- Trust
- Azioni riconoscimento o disconoscimento paternità
- Affidamento e mantenimento dei figli
- Responsabilità genitoriale
- Collocamento minori
- Tutela di minori e del loro patrimonio
I diritti di credito nella comunione legale dei coniugi
Il regime di comunione legale tra i coniugi prevede che tutti gli acquisti effettuati nel corso del matrimonio, anche separatamente dal marito o dalla moglie, cadano in comunione, con la conseguenza che ciascun coniuge ne diventa comproprietario: per l’effetto, tali beni potranno essere venduti, o trasferiti, soltanto con il consenso di entrambi. Sono, altresì, oggetto della comunione le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite dai coniugi, gli utili e gli incrementi di aziende individuali, purché sempre gestite da entrambi, mentre frutti dei beni propri di un singolo coniuge e i proventi dell’attività separata di ciascuno di essi, cadranno in comunione solo se al momento del suo scioglimento non saranno stati consumati, formando la cosiddetta “comunione de residuo”.
Sono esclusi dalla comunione, essendo beni personali, quelli di cui i coniugi erano proprietari prima del matrimonio, gli acquisti per effetto di donazioni o successioni, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e i risarcimenti del danno, nonché ciò che è acquistato con il ricavato della vendita di uno di tali beni. Sono esclusi i diritti di credito sorti durante il matrimonio, ma le cui prestazioni siano state eseguite dopo lo scioglimento della comunione. Ciò vale anche per gli immobili oggetto di contratto preliminare sottoscritto in costanza di matrimonio, ma il cui atto definitivo di compravendita sia stato stipulato successivamente allo scioglimento della comunione: anche in questo caso è esclusa la contitolarità del bene.
A stabilirlo è stata una recente pronuncia della Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 11504 del 3 giugno 2016: la Corte ribadisce la natura della comunione legale, come strumento di protezione dei coniugi, soffermandosi sulla distinzione tra i diritti reali, che conferiscono al titolare un potere immediato sulla cosa, che entra effettivamente a far parte del patrimonio del titolare e i diritti di credito, i quali, invece, consistono in una prestazione dovuta da un determinato soggetto: il bene oggetto di tale prestazione entrerà nel patrimonio dei coniugi soltanto al momento del pagamento del debito e cadrà in comunione solo se ciò avviane durante il matrimonio. La natura della comunione verrebbe distorta e frustrata se venissero ricompresi beni acquisiti quando la famiglia è ormai disgregata, quand’anche l’acquisto di tali cespiti fosse avvenuto in ragione di un credito sorto in costanza di matrimonio.
Quindi, la comunione legale si perfeziona con l’effettivo trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, mentre rimangono esclusi i diritti di credito, i quali neppure possono essere inclusi tra gli incrementi patrimoniali sopra descritti.
Risarcimento danni
Consulenza e assistenza per danno alla persona, danno non patrimoniale e/o patrimoniale.
Consulenza professionale qualificata
Michela Zaffaina è un avvocato risarcimento danni specializzato e qualificato, in grado di offrire consulenza legale in qualsiasi ambito e specializzazione: da quello biologico a quello patrimoniale.
Lo Studio Legale offre assistenza garantendo ai propri assistiti l'ottenimento del giusto ristoro per i danni subiti, seguendo la pratica passo dopo passo, curando ogni minimo dettaglio.
Calcola, adesso, l’ammontare del tuo risarcimento, contattando lo studio legale.

Risarcimento del danno in generale
Il danno risarcibile ha subito importanti evoluzioni nel corso tempo, soprattutto grazie alla giurisprudenza che ha riconosciuto la centralità dell’individuo/persona quale titolare del bene per eccellenza: la salute, superando la limitazione del risarcimento dei soli danni patrimoniali legati alla capacità di reddito del soggetto. E’ intorno alla metà degli anni ’80 che nasce l’importantissima figura del danno biologico: esso consiste nella lesione dell’integrità psicofisica del soggetto, intesa come lesione biologica e/o psicologica, medicalmente accertabile. Semplicemente, si tratta delle lesioni a seguito di sinistri stradali, di atti illeciti o di cure sanitarie.
Il danno biologico rientra nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, insieme ad altre importanti voci, quali il danno esistenziale per la lesione della qualità della vita, il danno morale per la sofferenza patita, la lesione del diritto all’autodeterminazione, il danno estetico e il danno da perdita di chance. Il risarcimento del danno è tra le materie più delicate e richiede una particolare attenzione, poiché incide profondamente nella vita delle persone, le quali spesso sono vittime di eventi lesivi gravi e devastanti: in taluni casi esso può soltanto contribuire al lenire le ferite subite, ma può certamente restituire un senso di giustizia.
Per queste ragioni è essenziale affidarsi a chi conosce profondamente questo settore del diritto, una professionista che possa contare su una rete di collaborazioni, medico-legali e specialistiche seria ed efficace, grazie alla quale accertare e quantificare correttamente il pregiudizio lamentato, unitamente a tutti i presupposti essenziali per intraprendere una richiesta di risarcitoria.
La consulenze e procedimenti in questa materia riguardano:
- l'inadempimento contrattuale
- l'atto illecito doloso o colposo
- i sinistri stradali
- le condotte penalmente rilevanti e costituzione di parte civile in processi penali
Responsabilità medica
Consulenza e assistenza stragiudiziale e contenziosa per casi di responsabilità sanitaria.
Assistenza Legale

Michela Zaffaina offre consulenza specifica e qualificata in qualità di avvocato responsabilità medica. Questa particolare branca della professione legale presenta, ad oggi, un panorama ancora molto complesso e in continuo aggiornamento.
Non è infatti semplice stabilire l'eventuale errore medico e trovarne la giusta pena. In questi termini l'assistenza legale specializzata si rende spesso necessaria e obbligatoria, soprattutto qualora il danno fisico sia grave o abbia causato la morte,
Il Consenso informato
Il consenso informato da parte del paziente, prima di qualsiasi trattamento sanitario, rappresenta l’espressione della libertà dell’autodeterminazione nell’adesione alle cure. Trattasi di un consenso che deve essere personale, specifico, esplicito, nonché reale ed effettivo. Esso deve seguire all’esaustiva informativa da parte del medico, con un linguaggio comprensibile per il paziente, circa il tipo di cura e/o intervento, con spiegazione delle modalità che il professionista intende seguire, dell’eventuali tecniche o scelte terapeutiche alternative, con esplicita e chiara rappresentazione dei vantaggi, dei rischi e delle complicanze prevedibili che possono seguire al trattamento medico.
L’adesione del paziente deve essere consapevole, ovvero egli deve aver effettivamente e realmente compreso quanto rappresentato dal sanitario, cosicché la sua scelta sia libera e informata. L’informativa deve riguardare non solo il medico, ma anche la sua equipe e la struttura sanitaria, nella quale verrà eseguito l’intervento, spiegandone il livello di dotazione. La Cassazione nella sentenza n. 2177/2016, ha ritenuto insufficiente l’informativa rivolta al paziente sulla base di un depliant, poiché carente nella rappresentazione delle eventuali possibili complicanze.
Sotto altro profilo, nella sentenza n. 10414/2016, la Suprema Corte afferma come costituisca illecito risarcibile la mancanza del consenso informato, nonostante l’esatta esecuzione dell’intervento, con esiti positivi per il paziente, poiché sono diversi i diritti tutelati: da un lato l’integrità psicofisica, con conseguente obbligo di esattezza nell’esecuzione del trattamento sanitario, dall’altro il diritto alla libera autodeterminazione e scelta delle cure.
Irregolare tenuta della cartella clinica e onere probatorio
La cartella clinica è quel documento predisposto dalla struttura sanitaria nel quale viene annotata l’intera storia della degenza del soggetto: in essa vengono riportati i dati della persona, l’anamnesi, viene indicato il programma terapeutico, gli esami prescritti con i relativi esiti, nonché ogni atto medico eseguito sul paziente. Il primario del reparto è responsabile della regolare tenuta della cartella durante il periodo di ricovero, la quale viene compilata da ogni medico, o infermiere, della struttura che esegua sul paziente un qualsivoglia atto materiale: l’annotazione deve avvenire contestualmente alla somministrazione della terapia o all’esecuzione di qualsiasi prestazione medica e il sanitario che effettua l’annotazione ne è responsabile.
Essa, unitamente alla scheda anestesiologica se presente e compilata, costituisce atto pubblico, per cui ha valore di piena prova di quanto è ivi annotato fino a querela di falso. La corretta tenuta della cartella clinica rientra tra i parametri per valutare l’esattezza della prestazione sanitaria: la Corte d’Appello di Milano sul punto è chiara, affermando che “non è ammissibile vi siano omesse operazioni e pratiche che, pur se routinarie, abbiano un’incidenza decisiva sul risultato dell’esame o dell’intervento e sulle eventuali possibili complicanze” (App. Milano sez. I 12 luglio 2008). Al riguardo, è intervenuta anche la Cassazione con la sentenza n. 6209, del 31 marzo 2016: il caso è quello di una domanda risarcitoria per lesioni da parto, respinta sia in primo che in secondo grado, poiché, per i giudici di merito, non sarebbe stato provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il grave danno riportato dalla neonata.
Gli ermellini evidenziano come nella cartella clinica agli atti vi sia un notevole “vuoto temporale”, circa sei ore, nel corso del quale nulla è stato annotato: la Corte non ha ritenuto condivisibili le ragioni del giudice d’appello, secondo cui in tale lasso di tempo la paziente sarebbe stata soltanto monitorata, vista la stabilità delle sue condizioni. Invero, sentenzia la Corte, la responsabilità medica, secondo la giurisprudenza prevalente, ha natura contrattuale, con conseguente obbligo a carico del sanitario di provare il proprio esatto adempimento, a fronte della sola contestazione della prestazione da parte del paziente. Quindi, era onere del medico fornire la prova liberatoria in ordine alla correttezza del suo operato.
L’irregolare tenuta della cartella, unitamente all’obbligo del medico di controllarne la completezza ed esattezza e alla mancanza della suddetta un prova liberatoria, consente al giudice di poter fare ricorso alle presunzioni circa l’esistenza sia dell’inadempimento, che del nesso causale tra la condotta colposa e il danno risarcibile subito dalla neonata.
Diritto Immobiliare
Consulenza e assistenza in tema di proprietà, diritti reali e locazioni, comprese le azioni esecutive.
Consulenza per la compravendita di immobili
Per assicurarsi che le negoziazioni e la compravendita di beni immobili vadano a buon fine, è bene affidarsi a uno studio legale esperto e competente, come quello dell'Avvocato Zaffaina.

Lo studio offre consulenza legale specializzata per quanto riguarda:
- compravendita di immobili;
- realizzazione di complessi residenziali;
- leasing e locazioni per uso abitativo;
e per ogni esigenza legata al diritto immobiliare. Contattate lo studio di Padova per fissare un appuntamento con l'avvocato.
Obbligazioni e Contratti
Consulenza e assistenza per privati e imprese per qualsiasi tipologia di contratto.
Obbligazioni e contratti

Lo Studio Legale dell’Avvocato Michela Zaffaina offre la propria assistenza ai privati ed alle imprese che hanno necessità di dirimere incomprensioni e controversie in materia di obbligazioni e contratti.
Contratto preliminare, possesso ed effetti traslativi
Il contratto preliminare di compravendita consiste nell’impegno del promittente venditore a trasferire al promissario acquirente, obbligato ad accettare, la proprietà di un bene determinato o determinabile, entro il termine pattuito dai contraenti, verso il corrispettivo di un prezzo. E’ un atto tipicamente utilizzato in ambito immobiliare e di norma non trasferisce il possesso del bene sino alla stipula del rogito notarile. Il preliminare è un atto a effetti strettamente obbligatori, nel senso che in capo alle parti sorgono solo obbligazioni: da un lato, il dovere di alienare il bene e dall’altro quello di versare il prezzo, mentre non si verifica alcun effetto traslativo, inteso come trasferimento del diritto di proprietà, o di altro diritto reale.
Il negozio in questione non va confuso con il cosiddetto “preliminare improprio” o “compromesso”, il quale è un vero è proprio atto di compravendita, con trasferimento effettivo del diritto di proprietà sul bene e il contestuale impegno per le parti di ripetere l’atto davanti a un notaio per attribuirvi la forma di legge necessaria per effettuare la trascrizione presso i Registri Immobiliari. Tornando al preliminare con soli effetti obbligatori, ci possono essere dei casi in cui i contraenti convengano la consegna anticipata del bene promesso in vendita: secondo la giurisprudenza pressoché costante, in tali ipotesi il promissario acquirente diviene un detentore qualificato del bene e non ne ha il possesso.
Invero, si può parlare di possesso quando un soggetto esercita sulla cosa un potere corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale; esso si compone di due elementi: il corpus, inteso come la materiale disponibilità del bene e l’animus possidendi, ovvero l’intenzione di agire come il proprietario della cosa. Quando il possesso è pubblico e pacifico, poiché il soggetto l’ha acquisto in modo non violento e neppure clandestino ed è esercitato ininterrottamente per vent’anni, consente l’acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione.
La detenzione è, invece, la disponibilità materiale del bene senza l’intenzione di comportarsi come il proprietario della cosa (manca l’animus possidendi): essa viene definita “detenzione qualificata” ogniqualvolta trovi titolo in un contratto. Sono soggetti detentori qualificati: il conduttore che occupa il bene in virtù del rapporto locatizio o il comodatario, il quale gode gratuitamente della cosa sino alla scadenza del contratto di comodato. I suddetti soggetti mai potranno reclamare la proprietà in virtù dell’usucapione, almeno sino a quando non compiranno un atto con cui esterneranno la volontà di comportarsi come proprietari del bene: solo da quel momento inizierà a decorrere il periodo di legge per maturare l’acquisto del diritto di dominicale. I principi sopra trattati sono stati confermati in una recente sentenza della Cassazione (n. 5211/2016): il caso è quello del conduttore di un immobile, il quale sottoscriveva un preliminare per l’acquisto dell’unità abitativa a lui locata, con l’accordo della “immissione nel possesso del bene”, senza ulteriore pagamento dei canoni.
Al preliminare non seguiva la stipula del rogito notarile, né ulteriori pagamenti, mentre nel frattempo il promittente venditore falliva. L’immobile rimaneva occupato dal promissario acquirente per più di vent’anni e quando il curatore del fallimento ne chiese la restituzione, l’occupante eccepì l’acquisto del bene per intervenuta usucapione. La vicenda veniva portata al giudizio della Suprema Corte, la quale non ha riconosciuto le ragioni del promissario acquirente, poiché le clausole sull’immissione del possesso prima della stipula del contratto definitivo, pattuite nei preliminari, in realtà non costituiscono in capo al promissario acquirente un vero e proprio possesso, conferendogli soltanto una detenzione qualificata del bene, almeno sino al momento in cui egli non manifesti all’esterno la volontà di considerarsi e comportarsi quale proprietario del bene.
Questo mutamento della volontà del soggetto è definito “interversione del possesso”: essa è in presupposto fondamentale per il perfezionarsi dell’usucapione e ne deve essere data sempre prova rigorosa.
Amministrazioni di sostegno, interdizioni e inabilitazioni
Lo studio offre assistenza in tutte le procedure per l’adozione di misure a protezione della persona.

Pratiche di interdizione e di inabilitazione
Lo studio legale dell’Avvocato Michela Zaffaina è un punto di riferimento per le aree di Padova e Vicenza, offrendo la propria professionalità anche nelle pratiche di interdizione e inabilitazione, richieste nei confronti di soggetti con ridotte capacità di intendere e di volere, nonché per gli iter per le amministrazioni di sostegno per le persone colpite da infermità o menomazioni psichiche o fisiche.
Questi due provvedimenti giudiziali estremi possono essere presi in presenza di persone in stato di totale infermità mentale, e si parla di interdizione, oppure richiesti qualora la condotta del soggetto maggiorenne possa causare danno a sé ed alle persone lui vicine, ad esempio a causa di droga, alcool o comportamenti violenti, e si parla allora di inabilitazione.
Successioni, testamenti e Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
Consulenza e assistenza in materia ereditaria, nonché per la predisposizione del biotestamento.

Consulenze testamentarie e per i testamenti
Lo Studio Legale dell'Avvocato Michela Zaffaina è sempre a completa disposizione dei clienti, anche per fornire:
- consulenza legale per successioni;
- consulenza legale per testamenti;
- redazione del testamento olografo;
e per ogni necessità legata alle successioni e ai testamenti.
Il testamento è un atto di ultima volontà, cioè un atto con cui si può disporre del proprio patrimonio successivamente alla propria morte.
Il testamento olografo
Il testamento è l’atto di ultima volontà con cui una persona dispone delle proprie sostanze, ovvero del suo patrimonio, successivamente alla sua morte. Esso appartiene alla categoria degli atti mortis causa, poiché la sua finalità è regolare l’assetto del patrimonio in seguito all’apertura della successione del defunto. Si tratta di un atto personalissimo, potendo essere compiuto soltanto dal suo autore: per questo non ammette rappresentanza, né procura; è un atto unilaterale, in quanto si perfeziona con la sola manifestazione di volontà, è formale, dovendo necessariamente essere predisposto secondo le norme di legge ed è a contenuto patrimoniale, avendo a oggetto il patrimonio e dei beni del testatore.
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà testamentaria, per cui il testatore, fatte salve le quote che la legge riserva ai legittimari (coniuge, ascendenti e discendenti), sarà libero di lasciare i propri beni a chi vorrà e sarà, altresì, libero di revocare in qualsiasi momento il proprio testamento, sostituendolo eventualmente con un altro. Il testamento olografo è quello viene interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: è la legge a porre questi requisiti formali, sanzionando con la nullità la mancanza della firma e con l’annullabilità ogni altro vizio di forma. La data deve essere posta prima della firma e deve indicare il giorno, il mese e l’anno: la data serve a stabilire in quale momento è stato redatto il testamento, al fine di dirimere eventuali contrasti sull’anteriorità o meno dell’atto rispetto ad altra disposizione testamentaria.
Può verificarsi il caso che il testatore, a causa di un errore materiale, non intenzionale, o per distrazione, indichi una data errata o impossibile: secondo una recentissima giurisprudenza, ciò non rende l’atto annullabile e, in questi casi, “la data può essere rettificata dal Giudice avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto” : a sentenziarlo è la Corte di Cassazione, Sez. II Civ. nella sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016. La decisione della Corte si basa sul principio cardine secondo cui nell’interpretazione del testamento deve essere ricercata la reale ed effettiva volontà del de cuius, così come risulta dall’insieme delle disposizioni contenute nell’atto, facendo eventualmente ricorso anche a elementi estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore (Cfr. Cass. sent. n. 24637 del 3 dicembre 2010).
Dalla visura camerale alla domiciliazione
Lo studio è a disposizione per domiciliazioni nei circondari dei Tribunali di Padova, Vicenza e Venezia.
Nell’attività quotidiana dello studio legale, sono annoverabili anche altri servizi affini, come le attività di domiciliazione presso la sede di Padova, offerta a tutti i colleghi italiani e non, e i servizi di visura immobiliare, anagrafica e camerale garantiti dallo staff dello studio dell’Avvocato Michela Zaffaina.
Inoltre, l’avvocato collabora con numerose realtà e studi legale del territorio, offrendo ai propri clienti una vasta rete di offerte e servizi legali davvero esclusivi.
